Art. 16 quater
Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili
In vigore dal 1 dic 2021
1. Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili le passività che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72-bis, 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d), e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al periodo precedente, quando il presente decreto fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività computabili per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la risoluzione di cui, rispettivamente, agli - bis e 92- ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di questi articoli sono computabili le passività indicate all'-duodecies del suddetto regolamento in conformità della Parte II, Titolo I, Capo 5-bis dello stesso.
2. Le passività derivanti da titoli di debito che incorporano una componente derivata, incluse le obbligazioni strutturate, sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del comma 1, fatta eccezione per l'articolo 72-bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato dalla componente derivata incorporata nel titolo, e l'importo totale della passività, ivi compresa la componente derivata in essa incorporata, può essere determinato giornalmente su un mercato liquido attivo per la vendita e per l'acquisto di strumenti equivalenti senza rischio di credito conformemente agli del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore della passività in caso di insolvenza o di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo inizialmente versato dal titolare.
3. I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non è soggetta all', comma 2. Le passività da essi derivanti sono computate nel requisito di passività soggette a bail-in soltanto per la parte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b).
4. Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili di un ente designato per la risoluzione le passività emesse da una sua società controllata con sede legale nell'Unione europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se il titolare di queste passività è un azionista della società controllata non appartenente al medesimo gruppo e ricorrono le seguenti condizioni:
a) le passività sono emesse conformemente all', comma 6, lettera a);
b) l'esercizio del potere di riduzione o conversione di queste passività in conformità al Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014 non incide sul controllo della società emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;
c) le passività non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto dall', comma 1, la somma delle passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione, e da esso acquistate, direttamente o indirettamente mediante componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all', comma 6, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto all', comma 8, e all', comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una componente del requisito di cui all' pari all'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui al comma 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72-ter, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca d'Italia può disporre che questi enti rispettino con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 un livello inferiore all'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, ma superiore all'importo risultante dalla formula ( 1-(X1/X2) ) x 8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dove:
X1 = 3,5 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
X2 = somma del 18 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo del requisito combinato di riserva di capitale.
6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma 5 porta la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 a un livello superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa componente del requisito sia limitata al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, purchè nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilità di utilizzare il fondo di risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili consenta all'ente designato per la risoluzione di applicare il bail-in nell'ammontare indicato all', commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi del presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business dell'ente interessato. Il presente comma non si applica ai soggetti assimilati agli enti di maggiori dimensioni.
7. Per gli enti designati per la risoluzione che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi, la Banca d'Italia può disporre che una componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, pari al maggiore importo tra l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, e l'ammontare determinato secondo la formula di cui al comma 11, sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) le passività non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo stesso grado di passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell', comma 1 e 2;
b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione dei poteri di riduzione e conversione a passività non subordinate non escluse o non ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell', commi 1 e 2, i titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera quanto necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell', commi 1 e 2, supera il 10 per cento delle passività con lo stesso rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale.
9. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passività risultanti da uno strumento derivato sono incluse nelle passività totali, purchè siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
10. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12.
11. In deroga ai commi 5 e 6, la Banca d'Italia può disporre che fino al 30 per cento (arrotondato per eccesso) del numero totale degli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili rispettino questo requisito mediante fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorre una delle condizioni di cui al comma 12. In questo caso, l'ammontare dei fondi propri, degli strumenti e delle passività complessivamente emessi dall'ente per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all', comma 8, e all' non supera il più elevato fra i due seguenti importi:
a) l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente;
b) l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano i seguenti importi:
A= l'importo del coefficiente di capitale totale;
B= l'importo del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro;
C= l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.
12. Ai fini del comma 11 la Banca d'Italia considera le seguenti condizioni:
a) nell'ultima valutazione della risolvibilità sono stati individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità ed inoltre, alternativamente, non sono state adottate le misure correttive ai sensi dell' secondo la tempistica stabilita dalla Banca d'Italia, oppure gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere rimossi utilizzando le misure di cui all' e l'esercizio del potere di cui al comma 11 compenserebbe almeno parzialmente l'impatto negativo di tali impedimenti;
b) la Banca d'Italia ritiene che sussistano limiti alla fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta per l'ente designato per la risoluzione, tenuto conto delle sue dimensioni e interconnessioni, della sua natura, dell'ambito della sua operatività, del rischio e della complessità delle sue attività, della sua forma giuridica e della sua struttura azionaria;
c) in base al suo requisito di capitale vincolante di secondo pilastro l'ente designato per la risoluzione è fra il 20 per cento (arrotondato per eccesso) degli enti più rischiosi per i quali la Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
13. La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8, 11 e 12, sentita l'autorità competente. Nell'adottare queste decisioni, la Banca d'Italia prende altresì in considerazione:
a) il mercato dei fondi propri e degli strumenti subordinati computabili emessi dall'ente designato per la risoluzione, il prezzo di tali strumenti e il tempo richiesto per eseguire le operazioni necessarie per ottemperare alle decisioni;
b) l'importo delle passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che alla data della decisione hanno una durata residua inferiore a un anno;
c) la disponibilità e l'importo di passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di cui all'articolo 72-ter, comma 2, lettera d);
d) se un importo significativo delle passività computabili e dei fondi propri dell'ente designato per la risoluzione ha, nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o in altra analoga procedura concorsuale, lo stesso grado o un grado inferiore rispetto a passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in in conformità dell', commi 1 e 2. Se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibile di essere escluse non supera il 5 per cento dell'importo dei fondi propri e delle passività computabili, esso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la significatività delle passività escluse è valutata dalla Banca d'Italia;
e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia;
f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'ente designato per la risoluzione.
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