Art. 16 septies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall', in applicazione degli e tenendo conto dell'eventualità che le società controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione. 2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell', commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalità con le quali queste componenti vi provvedono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-septies

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione (Art. 16 septies Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo