Art. 16 septies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione
In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall', in applicazione degli e tenendo conto dell'eventualità che le società controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.
2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell', commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalità con le quali queste componenti vi provvedono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-septies