Art. 16 bis

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili

In vigore dal 12 dic 2025
1. I soggetti di cui all' che non sono enti designati per la liquidazione rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto dal presente Capo. 1-bis. Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l', paragrafo 2, e l' del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 1-ter. La Banca d'Italia può determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell', comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti. 2. Il requisito di cui al comma 1 è espresso nelle seguenti percentuali: a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformità degli articoli 429 e 429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-bis

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