Sez. IV
Art. 15
Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
In vigore dal 6 dic 2014
Assistenza in caso di cancellazione
o ritardo alla partenza
1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-15