Capo III

Art. 19

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 6 dic 2014
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-19

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Art. 19 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo