Capo III

Art. 18

Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 dic 2014
1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l', paragrafo 2, l', l', paragrafo 1, l', paragrafo 1, lettera b), l', paragrafo 2, l', paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento. 2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento. 3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non può, a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-18

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Art. 18 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. — Disposizioni transitorie | Portale Normativo