Sez. IV

Art. 13

Continuazione, reinstradamento e rimborso

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall', paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero. 2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall', paragrafi 3 e 4, del regolamento, è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-13

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Art. 13 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. — Continuazione, reinstradamento e rimborso | Portale Normativo