Sez. III

Art. 11

Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell' del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200. 2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all', paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-11

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Art. 11 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. — Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus | Portale Normativo