Sez. II

Art. 7

Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell' del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-7

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Art. 7 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. — Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero | Portale Normativo