Sez. II
Art. 7
Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero
In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell' del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-7