Capo I

Art. 5

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell', paragrafo 1, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 2. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell', paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-5

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Art. 5 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. — Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie | Portale Normativo