Sez. V

Art. 17

Reclami

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000. 2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-17

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Art. 17 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. — Reclami | Portale Normativo