Capo III
Art. 19
19 / 19Disposizioni finanziarie
In vigore dal 6 dic 2014
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-19