Art. 15 · Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Sez. IV

Art. 15

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Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

In vigore dal 6 dic 2014
Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza 1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-15