Art. 15

Elaborazione dei dati

In vigore dal 10 feb 2013
1. Fatto salvo quanto previsto dall', commi 1 e 2, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all', comma 7, a norma del presente decreto, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall' del presente decreto. Fino alla piena operatività dell'OCSIT l'elaborazione dei dati è assicurata dal Ministero dello sviluppo economico. 2. L'archivio cartaceo storico dei dati della gestione delle scorte d'emergenza petrolifera riguardanti l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto viene trasferito dal Ministero dello sviluppo economico all'OCSIT. Cessa ogni obbligo per il Ministero dello sviluppo economico di mantenimento degli archivi delle annualità precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-15

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