Art. 3

Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza

In vigore dal 1 gen 2020
1. Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I soggetti obbligati di cui al comma 7 sono tenuti ad adeguare il volume delle scorte come determinato dal decreto di cui al comma 1 entro il 1° aprile di ogni anno. 3. Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio. 4. Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell'anno precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato I. 5. Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell'anno precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato II. 6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione. 7. Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel del tipo cherosene e dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per un quantitativo complessivo superiore a 50 mila tonnellate. Al prodotto GPL, in sede di prima applicazione del presente decreto, non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente e rimangono fermi gli obblighi di cui agli del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell', comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nel decreto annuale di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico valuta altresì l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorte per tale tipologia di prodotto petrolifero. 8. Le immissioni in consumo dell'anno precedente dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico, dai titolari dei depositi fiscali e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso in consumo tramite lo stesso deposito fiscale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza, che li effettuano operando secondo le disposizioni dell' del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 9. I soggetti di cui al comma 7 che iniziano l'immissione in consumo di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 nel corso dell'anno, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello della prima immissione in consumo. 10. I soggetti di cui al comma 7 che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti. 11. Il contributo di cui all', comma 4, può essere separato contabilmente dal prezzo del prodotto. 12. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. — Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza | Portale Normativo