Art. 12
Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all'articolo 3
In vigore dal 10 feb 2013
Rilevazioni statistiche relative
alle scorte di cui all'
1. Per quanto concerne il livello delle scorte detenuto ai sensi dell', anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, il Ministero dello sviluppo economico compila e trasmette alla Commissione europea rilevazioni statistiche in conformità delle norme previste all'allegato IV.
2. L'OCSIT ed il Ministero dello sviluppo economico, nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza non possono includere i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprietà delle imprese in situazione di fallimento o concordato.
3. Tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati cui all', comma 7, a norma del presente decreto ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dell'OCSIT.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-12