Art. 11
Statistiche petrolifere e dei biocarburanti
In vigore dal 1 gen 2020
1. È fatto obbligo agli operatori economici che svolgono la loro attività nell'ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello sviluppo economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti, così come specificato nel Questionario del petrolio, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
2. Ai soggetti rientranti nel campione statistico del Ministero dello sviluppo economico ai fini del calcolo del prezzo medio dei prodotti petroliferi da comunicare alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999 è fatto obbligo di inviare i dati nel formato e con la tempistica stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall', comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di cui all', comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia tra 2.000 euro e 5.000 euro per ogni omessa, incompleta o tardiva trasmissione.
4. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, spetta al Ministero dello sviluppo economico.
5. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al Prefetto competente per territorio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-11