Art. 6
Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale
In vigore dal 1 gen 2020
1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'OCSIT, compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
2. È fatto obbligo ai soggetti obbligati di cui all', comma 7, ed agli altri operatori economici, di comunicare le informazioni previste dal comma 1 al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT, con le modalità previste dall', comma 3.
3. Entro il 25 febbraio di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al comma 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno precedente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea anche una copia completa dell'inventario entro 15 giorni da una eventuale richiesta della Commissione europea. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'OCSIT ha l'obbligo di mantenere per almeno cinque anni la documentazione utilizzata per compilare l'inventario di cui al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-6