Art. 14

Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali

In vigore dal 10 feb 2013
1. Gli operatori economici trasmettono al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul territorio italiano. In tale contesto, esso assicura la protezione dei dati sensibili ed evita di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-14

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Art. 14 Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. — Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali | Portale Normativo