Art. 14
Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali
In vigore dal 10 feb 2013
1. Gli operatori economici trasmettono al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul territorio italiano. In tale contesto, esso assicura la protezione dei dati sensibili ed evita di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-14