Art. 18
Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e dello stoccaggio
In vigore dal 10 feb 2013
1. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predispone tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione europea, per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, può partecipare ai controlli decisi dalla Commissione europea insieme ad agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Rappresentanti dell'OCSIT, in collaborazione con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, possono essere designati, dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, per accompagnare le persone incaricate dalla Commissione europea di effettuare il controllo nello Stato italiano. Entro una settimana dall'annuncio del controllo di cui al comma 1 per lo Stato italiano, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, nell'eventualità che non abbia fornito alla Commissione europea i dati sensibili sull'ubicazione delle scorte ai sensi degli , mette tali informazioni a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione europea.
3. È fatto obbligo all'OCSIT, ai soggetti obbligati di cui all', comma 7, ed ai loro delegati, e ai titolari di deposito presso cui le scorte sono detenute, di acconsentire alle ispezioni ed assistere nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione europea e dal Ministero dello sviluppo economico a effettuare tali controlli. In particolare assicurano che agli incaricati del controllo della Commissione europea sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.
4. L'esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo è comunicato al Ministero dello sviluppo economico, all'OCSIT ed ai soggetti obbligati di cui all', comma 7, interessati.
5. È fatto obbligo ai funzionari, agli agenti e alle altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione europea, come pure ai Rappresentanti italiani nel Gruppo di coordinamento di cui all', di non divulgare le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l'identità dei proprietari delle scorte.
6. Gli obiettivi dei controlli di cui al comma 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti nè presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti.
7. Tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche sono conservati per una durata di almeno cinque anni dall'OCSIT. Fino alla piena operatività dell'OCSIT tali dati sono conservati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all', comma 7, degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al Ministero dello sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell' del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
9. La vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori economici degli obblighi di detenere scorte a vantaggio di altri Paesi dell'Unione europea spetta al Ministero dello sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell' del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-18