Art. 17

Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

In vigore dal 10 feb 2013
Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi 1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'OCSIT, assicura il collegamento con il Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi costituito dalla Commissione europea e con il Gruppo permanente sulle questioni delle emergenze dell'Agenzia internazionale per l'Energia, e garantisce la partecipazione alle riunioni ed alle attività ordinarie e di emergenza di tali organismi internazionali ed europei, nonché di organizzazioni di agenzie delle scorte petrolifere, con oneri a carico dell'OCSIT stesso. 2. La nomina dei rappresentanti italiani nei Gruppi di cui al comma 1 è effettuata dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. — Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi | Portale Normativo