Art. 30
Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94
In vigore dal 17 ott 2012
1. All', comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «copia» è sostituita dalle seguenti: «i dati»;
b) al secondo periodo, le parole: «Il documento è conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»;
c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-30