Art. 30

Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94

In vigore dal 17 ott 2012
1. All', comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «copia» è sostituita dalle seguenti: «i dati»; b) al secondo periodo, le parole: «Il documento è conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»; c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-30

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Art. 30 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. — Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94 | Portale Normativo