Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
In vigore dal 17 ott 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l';
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all'
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. L', comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»;
b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»;
c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-1