Art. 26

Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30-quinquies», le parole: «, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)» sono soppresse; b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-26

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Art. 26 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. — Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 | Portale Normativo