Art. 25
Modifiche all'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all'articolo 30-septies
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-25