Art. 27

Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»; b) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».
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Art. 27 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. — Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 | Portale Normativo