Art. 27
Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
In vigore dal 17 ott 2012
Modifiche all'articolo 114-quaterdecies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»;
b) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-27