Art. 34

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 ott 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Terzi Di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-34

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Art. 34 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo