Art. 30 · Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94

Art. 30

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Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94

In vigore dal 17 ott 2012
1. All', comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «copia» è sostituita dalle seguenti: «i dati»; b) al secondo periodo, le parole: «Il documento è conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»; c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169#art-30