Capo II

Art. 31

Pubblicità

In vigore dal 20 nov 2011
1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all', comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-31

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Art. 31 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Pubblicità | Portale Normativo