Art. 31 · Pubblicità
Capo II

Art. 31

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Pubblicità

In vigore dal 20 nov 2011
1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all', comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-31