Capo II
Art. 31
31 / 35Pubblicità
In vigore dal 20 nov 2011
1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all', comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-31