Capo II

Art. 30

Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

In vigore dal 20 nov 2011
1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, fermo restando quanto disposto all', comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-30

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Art. 30 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande | Portale Normativo