Capo II

Art. 27

Preparazione di bevande analcoliche

In vigore dal 20 nov 2011
1. È consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-27

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Art. 27 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Preparazione di bevande analcoliche | Portale Normativo