Capo II

Art. 29

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

In vigore dal 20 nov 2011
1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all', comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali. 2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente. 3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità. 4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata. 5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute. 6. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all' o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-29

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Art. 29 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio | Portale Normativo