Capo III

Art. 34

Norme transitorie e abrogazioni

In vigore dal 20 nov 2011
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all', comma 1, restano in vigore le norme del decreto della sanità 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni. 3. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all', comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-34

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Art. 34 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Norme transitorie e abrogazioni | Portale Normativo