Capo II

Art. 32

Ricerca e coltivazione

In vigore dal 20 nov 2011
1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-32

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Art. 32 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Ricerca e coltivazione | Portale Normativo