Capo II
Art. 20
Definizione e caratteristiche
In vigore dal 20 nov 2011
1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) geologico e idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico.
3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, è effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.
4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), è effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.
5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-20