Capo I
Art. 15
Rapporti intracomunitari
In vigore dal 20 nov 2011
1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i risultati dei controlli periodici.
2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro, nonché i risultati dei controlli periodici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-15