Capo I
Art. 13
Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche
In vigore dal 20 nov 2011
1. È consentita l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-13