Capo I
Art. 8
Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale
In vigore dal 20 nov 2011
Operazioni consentite e operazioni non consentite
su un'acqua minerale naturale
1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo, nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
3. È consentita l'aggiunta di anidride carbonica, in conformità alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.
4. È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-8