Capo I

Art. 7

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 30 nov 2011
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all', deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all', comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione | Portale Normativo