Capo I
Art. 6
Autorizzazione alla utilizzazione
In vigore dal 20 nov 2011
1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell', è subordinata all'autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all', comma 1, lettere b), c) e d).
3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-6