Capo I

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 20 nov 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l' e l'allegato B; Vista la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto legislativo: Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-1

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