Capo I

Art. 5

Riconoscimento

In vigore dal 20 nov 2011
1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede sulla domanda di cui all'. 2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all', comma 1, lettere c) e d). 3. Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Riconoscimento | Portale Normativo