Capo I

Art. 18

Acque potabili condizionate

In vigore dal 20 nov 2011
1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, è vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. — Acque potabili condizionate | Portale Normativo