Capo I
Art. 18
Acque potabili condizionate
In vigore dal 20 nov 2011
1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, è vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-18