Capo VI
Art. 31
Sanzioni
In vigore dal 12 mag 2011
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli , comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell', comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell', comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all' è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all' è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all', comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-31