Capo V
Art. 27
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
In vigore dal 12 mag 2011
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-27