Capo V
Art. 24
Modifiche delle notifiche
In vigore dal 12 mag 2011
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all' o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-24