Capo VI

Art. 29

Autorità di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne

In vigore dal 12 mag 2011
1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell', comma 2, lettera m), e dell', comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all', limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità. 4. Il Ministero della salute dà immediata notizia al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2. 5. Le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno dall' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. — Autorità di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne | Portale Normativo