Capo III
Art. 14
Marcatura CE
In vigore dal 12 mag 2011
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all' del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purchè un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-14