Capo IV
Art. 18
Documentazione del prodotto
In vigore dal 12 mag 2011
1. La documentazione tecnica di cui all', comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all' e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall', comma 6, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54#art-18